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Quando è obbligatorio?

Quando diventa obbligatoria una Certificazione Energetica del proprio immobile?

 

Nei seguenti casi di:

  • Compravendite immobiliari;
  • Contratti di locazioni;
  • Pubblicazione annunci di vendita o di locazione;
  • Edifici di nuova costruzione;
  • Ristrutturazioni edilizie importanti di primo e secondo livello;
  • Ristrutturazioni o installazioni di impianti in edifici esistenti;
  • Ampliamenti volumetrici;
  • Recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti;
  • Sgravi fiscali o incentivi.

 

Il nuovo Attestato di prestazione Energetica degli edifici APE a seguito nuove normative ha subito notevoli cambiamenti. Tali disposizioni sono eseguite per aumentare il risparmio energetico, l’uso razionale dell’energia e l’uso delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici, in conformità ai principi fondamentali fissati dalla Direttiva europea 2010/31/EU del 19 maggio 2010 e dal Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i., nonché alle disposizioni attuative approvate con DGR del 17/7/2015 N.3868.

Il calcolo si basa sul principio fondamentale innovativo dell’edificio di riferimento. Con edificio di riferimento si intende un edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente al Allegato B del decreto n. 6480 del 30 luglio 2015. Tutte le caratteristiche possono essere rilevate solo con un accurato sopralluogo OBBLIGATORIO in Lombardia. (punto 11.12 del decreto n. 6480 del 30 Luglio 2015 – allegato)

“Il Soggetto certificatore deve effettuare almeno un sopralluogo presso l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.”

 

Perché CertificaMI effettua il sopralluogo obbligatorio? A cosa serve?

 

Rileviamo la sagoma, i volumi, le superficie calpestabile, le superfici degli elementi costruttivi e dei componenti, l’orientamento, l’ubicazione territoriale, la destinazione d’uso reale, la situazione circostante dell’immobile tutte caratteristiche uniche che non si possono accertare da una semplice scheda catastale.

L’Attestato di Prestazione Energetica ha una durata di validità massima di 10 anni. I 10 anni di validità sono calcolati a partire dalla data di registrazione della pratica nel Catasto Energetico Edifici Regionale CEER.

L’idoneità dell’Attestato cessa di validità prima del periodo di 10 anni sopra a seguito di:

  • interventi migliorativi che modifichino la prestazione energetica dell’unità immobiliare ad esempio una sostituzione di serramenti o un aumento di coibentazione dell’involucro opaco disperdente;
  • Nel caso di variazione della destinazione d’uso;
  • La validità è vincolata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai provvedimenti regionali attuativi dell’articolo 9 della Legge regionale 11 dicembre 2006 – n. 24 e s.m.i.. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.
  • Gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti per le unità immobiliari a partire dalla data del primo ottobre 2015, come previsto nel punto 12.2 dell’allegato al DDUO 2456/2017, anche se condividono la stessa destinazione d’uso, gli stessi impianti di climatizzazione (estivi ed invernali), dovranno essere riferiti ad una sola unità immobiliare e non sono più possibili attestati di prestazioni energetici con più unità salvo edifici di cui al punto 11.2 lettere b) e c) del suddetto decreto.

 

MOLTO IMPORTANTE RICORDARE

Nel caso l’edificio CON RISCALDAMENTO AUTONOMO OPPURE CENTRALIZZATO non risulti in regola con la manutenzione dell’impianto termico, non è possibile produrre l’APE.

Problemi con la verifica biennale volgarmente chiamata prova fumi o prova di combustione?

L’unico caso in cui è possibile produrre l’attestato di certificazione energetica APE in mancanza di manutenzione, è il caso dell’assenza di fornitura e allacciamento alla rete del gas naturale.

CertificaMI, in base al punto 17, consegna a fine lavoro oltre a una copia cartacea asseverata del certificato energetico il file originale dello stesso firmato digitalmente. Il Soggetto certificatore, di cui al punto 17, è tenuto a consegnare a ciascun proprietario il file di interscambio dati in formato .XML firmato digitalmente e registrato nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER).

 

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